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Commento alla 54 del 2006

di Laura Nissolino Avv.

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In questo senso ci sono state una serie di pronunce di merito. Un Tribunale che si sempre distinto per innovare nell’ambito delle questioni riguardanti i minori è il Tribunale di Genova, che già nel ’91 stabiliva che era possibile l’affidamento congiunto dei figli purché fosse garantito il rispetto delle condizioni già indicate. È importante rilevare che non si tratta di regole prescrittive imposte da norme, ma di parametri emersi dalla giurisprudenza di merito. Parimenti, quindi, sempre il Tribunale di Genova riconosceva già nel ’91 l’impossibilità di un affidamento congiunto in presenza di contrasti tra i genitori. La normativa sull’affido condiviso del 2006 nasce non soltanto per adattarci ai parametri europei, ma anche per venire incontro alle esigenze dei padri, che lamentavano la difficoltà di relazionarsi con i figli e l’uso strumentale che in alcune occasioni veniva fatto dalle madri dell’affido monoparentale. Inizialmente la legge ha lasciato un po’ perplessi tutti, perché si riteneva che si fosse persa una occasione per definire annose questioni. Si pensi al tanto richiesto Tribunale della famiglia in cui riunire tutte le questioni relative ai minori, siano essi nati da genitori coniugati che conviventi. Purtroppo la norma non ha inteso arrivare alla definizione di tutte le problematiche, ha solo cercato di dettare regole più precise sottraendo discrezionalità al giudice che nell’interpretazione è ora tenuto ad attenersi a regole specificamente individuate. In particolare riconosce alcuni principi essenziali: il principio della bigenitorialità; riconosce il principio – e in questo si collega alla norma previgente – dell’interesse del minore;ritiene che questo interesse del minore sia prevalente rispetto ad una eventuale conflittualità tra i genitori, che pertanto è ritenuta irrilevante ai fini dell’affidamento condiviso; ritiene che sia necessario che i coniugi organizzino un progetto di vita del minore da allegare al ricorso; dispone che ci sia un assegno perequativo, volto a bilanciare la eventuale insufficiente presenza di uno dei genitori; dispone anche regole precise sulla domiciliazione/collocazione del minore, che deve essere individuata presso uno dei due genitori;